La cessione di quote non fa decadere il CPB
La cessione di quote in una società a responsabilità limitata non determina la decadenza dal concordato preventivo biennale (CPB) ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 13/2024.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 102/E del 15 aprile 2025, ha chiarito che il trasferimento totale delle quote da parte del socio unico a un’altra s.r.l. non rientra tra le cause di cessazione del CPB, purché non modifichi la struttura economica sottostante all’adesione.
La normativa sopra citata, come precisato anche dalla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, esclude espressamente le s.r.l. dalle ipotesi di cessazione, legate a variazioni della compagine sociale, riservando tali effetti solo a società di persone e associazioni ex art. 5 TUIR. Nel caso specifico, l’operazione riguarda il socio – non la società aderente – e non comporta aumenti nel numero dei soci.
La prassi conferma che il CPB resta efficace se la cessione non altera l’identità del soggetto concordatario, salvo modifiche sostanziali dell’attività economica originaria. Restano valide le altre condizioni di mantenimento, tra cui il rispetto degli impegni assunti con l’Agenzia delle Entrate.
| Aspetto | Dettaglio |
| Normativa di riferimento | Art. 21, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs. n. 13/2024 |
| Operazione esclusa | Cessione/conferimento quote s.r.l. da parte del socio unico |
| Soggetti interessati | Società di persone/associazioni ex art. 5 TUIR (non s.r.l.) |
| Effetto sul CPB | Mantenimento efficacia concordato |
| Condizione essenziale | Assenza di modifiche sostanziali all’attività economica originaria |
| Documento di prassi | Risposta interpello n. 102/E 2025 e circolare 18/E 2024 |