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La deduzione forfetaria presuppone il sostenimento di una spesa

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In materia di deduzione spese forfetarie per le imprese di trasporto, in relazione a trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale ex art. 95, comma 4, del TUIR, il beneficio fiscale opera solo nell’ipotesi di effettivo “sostenimento” delle spese relative alle suddette trasferte, non essendo agevolato alcun onere “figurativo”.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 136/2026 in risposta ad un’impresa che svolge attività di trasporto per conto terzi.

Tale impresa aveva chiesto lumi sulla possibilità di usufruire delle deduzioni forfetarie, previste dall’art. 95, comma 4, del TUIR, per le trasferte effettuate sia dai lavoratori direttamente assunti sia da quelli somministrati dalle agenzie di somministrazione, operanti sempre con mansione di autisti, anche se effettivamente non eroga agli stessi alcuna indennità nemmeno analitica, a titolo di rimborso delle spese per le trasferte effettuate dagli stessi.

L’art. 95, comma 4, del TUIR stabilisce che “[…] le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto […]”.

Come evidenziato nella risoluzione n. 39/E dell’11 febbraio 2002, tale disposizione (all’epoca contenuta nel comma 1-quater dell’art. 62 del TUIR) circoscrive il proprio ambito applicativo “[…] alle imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori merci per conto terzi, individuandole in modo preciso attraverso il richiamo all’autorizzazione amministrativa richiesta per lo svolgimento di tale attività.

La precisa individuazione della tipologia di imprese agevolate porta a ravvisare il presupposto per usufruire del beneficio nella effettuazione di trasferte, fuori dal territorio comunale, da parte del dipendente o del socio-lavoratore, nell’esercizio dell’attività soggetta ad autorizzazione, nella quale devono ritenersi comprese anche le attività strumentali o integrate nel ciclo dell’autotrasporto […]”.

Detto ciò, secondo l’Agenzia delle Entrate, la norma in commento, l’art. 95, fa esplicito riferimento alle “spese sostenute” in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa.

Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfetaria dal reddito, il comma 4 dell’art. 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti.

In altri termini, la norma in esame conceda alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione in esame:

  • solo nell’ipotesi di effettivo sostenimento
  • delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti.

Con riferimento al caso di specie, pertanto, la predetta deduzione non spetta in quanto l’Istante non provvede, in concreto, a sostenere l’onere della trasferta.

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