Con la Risposta all’istanza di interpello 15 novembre 2019, n. 488 , l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso in cui il soggetto consolidante presentava il modello Redditi SC omettendo di indicare nel quadro OP, tra le partecipanti al consolidato fiscale per il triennio, una società che – alla data di presentazione della dichiarazione – non aveva ancora deliberato la partecipazione alla tassazione di gruppo (per la quale peraltro sussistevano i requisiti di legge).
Successivamente alla delibera di quest’ultima società, il consolidante presentava una dichiarazione integrativa – inserendo la medesima nel quadro OP – e versava contestualmente la sanzione amministrativa tributaria.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata con la dichiarazione originaria, è senza dubbio confermata anche con riferimento all’ultima società per effetto della dichiarazione integrativa, che si sostituisce a quella originaria.
A tal fine si richiama altresì la Circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E, la quale – nel richiamare precedenti documenti di prassi (Circolare 14 giugno 2001, n. 55/E e Risoluzione 14 ottobre 2002, n. 325/E) ha precisato che “anche la dichiarazione integrativa presentata, entro il medesimo termine di novanta giorni, per correggere errori od omissioni di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata, si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in tale breve ‘finestra temporale’, l’infedeltà”.
Si ricorda che:
In particolare l’errore – quale vizio della volontà – deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità e non deve cadere sui “motivi” della scelta, vale a dire sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento.
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