Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano – direttamente o indirettamente – società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello 13 maggio 2019, n. 137 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale causa ostativa non risulta integrata qualora le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata siano riconducibili a due sezioni ATECO differenti.
In materia è stato inoltre affermato che:
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