La nuova disciplina dell’azione di restituzione verso gli aventi causa dei donatari
L’abolizione dell’azione di restituzione delle donazioni lesive della quota di legittima, operata dall’art. 44 della Legge n. 182/2025 e finalizzata ad agevolare la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni segna un cambio di paradigma nella tutela dei legittimari e nella circolazione dei beni di provenienza donativa.
Ambito temporale di applicazione
Per le successioni mortis causa aperte dal 18 dicembre 2025 in avanti – data di entrata in vigore della menzionata Legge n. 182/2025 – l’azione di restituzione è definitivamente preclusa, a prescindere dal momento in cui è stata stipulata la donazione, sia essa anteriore o successiva alla riforma.
Il nuovo art. 563 c.c. stabilisce infatti che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi a cui il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari per quanto necessario a integrare la quota riservata
La tutela del legittimario, in queste ipotesi, si sposta così da un modello reale ad uno essenzialmente obbligatorio. Il legittimario leso:
- può agire in riduzione e ottenere un equivalente economico,
- ma non può più colpire il bene in mano al terzo acquirente, che resta definitivamente protetto.
Successioni aperte prima del 18 dicembre 2025
Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 (data di entrata in vigore della norma) l’azione di restituzione sopravvive, ma in un perimetro transitorio molto ristretto.
Rimane esperibile soltanto se:
- prima del 18 dicembre 2025 è già stata notificata e trascritta una domanda di riduzione; oppure
- entro il 18 giugno 2026 (sei mesi dal 18 dicembre) viene notificata e trascritta una domanda di riduzione o un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione lesiva della legittima.
In tale quadro, l’atto di opposizione muta la propria funzione:
- non serve più a sospendere il decorso del ventennio,
- ma diventa – al pari dell’azione di riduzione – uno strumento utile a “salvare” l’azione di restituzione per le sole successioni anteriori all’entrata in vigore della riforma, consentendo ai legittimari un termine di sei mesi per attivarsi.
| Caso | Data apertura secessione | Azione di restituzione | Condizioni per esperibilità | Note |
| Nuove successioni | ≥ 18.12.2025 | Abolita | Nessuna | Vale per donazioni ante/post riforma. Tutela solo in riduzione |
| Successioni pregresse | < 18.12.2025 | Ammessa | Notifica/trascrizione entro 18.6.2026 di:
|
Scadenza 6 mesi. Tutela terzo acquirente |
| Eccezione immediata | Domanda riduzione già notificata/trascritta prima del 18.12.2025 | Procedura in corso salva automaticamente |