La riduzione del capitale sociale: rimedi alle perdite con regole precise
In base alle disposizioni del Codice civile, sono previste diverse fattispecie le quali regolano la riduzione del capitale sociale; tra queste viene disciplinata l’ipotesi della riduzione obbligatoria ovvero facoltativa a causa di perdite d’esercizio.
| Art. 2446 c.c. | Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con Decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l’art. 2436. |
| Art. 2447 c.c. | Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’art. 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. |
| Art. 2484 c.c. | Cause di scioglimento
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: (…) |
Si riporta una sintesi delle regole sulla riduzione del capitale sociale in presenza di perdite entro o oltre soglia.
| Ipotesi entità perdite | Indicazioni | Normativa |
| < 1/3 capitale sociale | Riduzione facoltativa | / |
| > 1/3 capitale sociale che rimane entro limite legale | Limite temporale per riduzione capitale sociale: esercizio successivo. | s.p.a.: art. 2446 c.c. s.r.l.: art. 2482-bis c.c. |
| > 1/3 e capitale sotto limite legale | Contestuale riduzione capitale sociale o trasformazione. | s.p.a.: art. 2447 c.c. s.r.l.: art. 2482-ter c.c. |
Si tenga conto anche del regime derogatorio che ammette la c.d. sterilizzazione delle perdite, adottato nel periodo pandemico.
In particolare, il Legislatore ha previsto la sospensione delle perdite 2020, 2021 e/o 2022 (vedi intervento D.L. n. 23/2020 e successivamente quello della Legge di Bilancio per il 2021 – Legge n. 178/2020 e infine del Decreto Milleproroghe 2023 – D.L. n. 198/2022).
| Anno | Norma | Copertura (entro il) | Assemblea |
| 2020 | Art. 6, D.L. n. 23/2020 | 2025 | Bilancio da approvare nel 2026 |
| 2021 | Art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 228/2021 | 2026 | Bilancio da approvare nel 2027 |
| 2022 | Art. 3, comma 9, D.L. n. 198/2022 | 2027 | Bilancio da approvare nel 2028 |
Ai fini informativi, le perdite sospese dovevano essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (comma 4, art. 6, D.L. n. 23/2020).



