La sola presenza di “tavoli e sedie abbinabili” non concretizza in modo univoco quel contesto organizzativo comprovante lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, neppure quando il titolare dell’esercizio sia un esercente di laboratorio di gastronomia: lo ha affermato la sezione II-ter del Tar Lazio con la sentenza 30 maggio 2019, n. 6818.
Nella situazione descritta, infatti – sottolineano i giudici amministrativi – nulla, difatti, autorizza a ritenere che i prodotti di laboratorio vengano, oltre che legittimamente venduti per asporto, anche (illegittimamente) consumati sul posto.
Nell’occasione è stato inoltre precisato quanto segue:
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