La sospensione cautelare del commercialista richiede una valutazione della gravità dei fatti
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Qualora nei confronti di un iscritto risulti già aperto un procedimento disciplinare, seppur sospeso in attesa dell’esito della relativa azione penale, e un altro procedimento sarà aperto per altri fatti (anch’esso determinato da un’informativa dell’autorità giudiziaria), il Consiglio di Disciplina può deliberare la sospensione cautelare a carico del professionista per un periodo non superiore a 5 anni: lo ha precisato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 30 luglio 2019, n. 110/2019. In particolare, alla luce della normativa vigente occorre distinguere due ipotesi:
- se il professionista è interessato da un provvedimento cautelare o interdittivo, la sospensione cautelare dovrà essere disposta obbligatoriamente;
- in assenza di un provvedimento cautelare o interdittivo emesso dall’autorità giudiziaria, ma in presenza di “fatti gravi”, sarà il Consiglio di Disciplina a “valutare la gravità di tali fatti al fine di disporre o meno” – dopo l’apertura di un procedimento disciplinare – l’eventuale sospensione cautelare dell’iscritto fino a un massimo di 5 anni; la norma fa comunque salvo il principio del contraddittorio con l’interessato. Al riguardo si ricorda che:
- ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, la sospensione cautelare può essere disposta, “in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni”, e deve comunque essere disposta in caso di applicazione di una misura cautelare o interdittiva, oppure di una sentenza definitiva con la quale sia stata disposta l’interdizione dalla professione o dai pubblici uffici;
- per effetto dell’art. 10 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, “In relazione alla gravità del fatto”, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, aperto il procedimento disciplinare e sentito l’iscritto, può disporre – “in ogni fase del procedimento” – la sospensione cautelare per un periodo non superiore a 5 anni.