L’amministrazione di una Stp (società tra professionisti) può essere affidata sia ai soci non professionisti che vi partecipano nel rispetto dei requisiti posti dal D.M. 8 febbraio 2013, sia a soggetti non soci: lo ha precisato il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 1° ottobre 2019, n. 73/2018. Tale conclusione si fonda sulla circostanza che la Legge 12 novembre 2011, n. 183, non contiene alcuna norma circa la rapresentanza, l’amministrazione e la composizione soggettiva dell’organo amministrativo della Stp.
Con il Pronto Ordini, 1° ottobre 2019, n. 95/2019, inoltre, è stato affermato quanto segue:
In tale contesto, quindi, rileva innanzitutto l’art. 44 del Codice deontologico della professione.
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