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L’assegnazione agevolata di beni ai soci nella Legge di Bilancio 2026

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La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 35-41) ripropone, con nuova finestra temporale, il regime agevolato per l’assegnazione e la cessione di beni ai soci, la trasformazione in società semplice e l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale, già operativo fino al 30 settembre 2025 con la Legge n. 207/2024. Il cuore operativo resta l’assegnazione agevolata, strumento principe per la fuoriuscita di immobili e beni mobili registrati dal regime d’impresa in un’ottica di razionalizzazione patrimoniale e di pianificazione dell’uscita dei soci o del “disimpegno” dall’attività.

Ambito soggettivo e requisiti dei soci – Possono accedere all’assegnazione agevolata le società di persone e di capitali commerciali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.n.c., s.a.s., società di armamento e società di fatto commerciali), anche se in liquidazione, purché in possesso dei requisiti richiesti. Restano esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti con stabile organizzazione in Italia, mentre non sono previste limitazioni sulla natura dei soci, potendo beneficiare dell’operazione anche soggetti diversi dalle persone fisiche (es. holding di partecipazione).​

Per le operazioni agevolate è dirimente il requisito temporale di “anzianità” dei soci: la qualifica deve essere posseduta entro il 30 settembre 2025, dimostrata mediante iscrizione nel libro soci entro tale data o entro il 31 gennaio 2026 sulla base di titolo avente data certa anteriore all’1 ottobre 2025, o tramite idoneo titolo per le società prive di libro soci. Il requisito va verificato solo per i soci che ricevono l’assegnazione/cessione, mentre per la trasformazione in società semplice deve riguardare la totalità dei partecipanti.

Beni assegnabili e perimetro oggettivo – L’assegnazione agevolata riguarda beni immobili e beni mobili registrati non strumentali per destinazione all’attività d’impresa. Tra gli immobili rientrano gli immobili patrimonio (art. 90 TUIR), gli immobili merce e gli immobili strumentali per natura ma non anche per destinazione; restano esclusi gli immobili strumentali per natura e per destinazione, che non possono beneficiare dell’agevolazione.

Per le società immobiliari di gestione, gli immobili locati sono attratti nel perimetro agevolato perché fiscalmente qualificati come “oggetto dell’attività” e non come beni strumentali per destinazione. Anche per i beni mobili registrati (es. autovetture, natanti, aeromobili) occorre che non siano strumentali all’attività; è strumentale, ad esempio, il veicolo senza il quale l’attività non può essere esercitata (noleggio auto, scuole di volo o di navigazione). È ammesso il cambio di destinazione d’uso in prossimità dell’operazione: la prassi ha chiarito che la trasformazione in bene non strumentale, anche in vista dell’assegnazione, integra un legittimo risparmio d’imposta non sindacabile ai sensi dell’art. 10-bis Legge n. 212/2000.

Vantaggi fiscali in imposte dirette – L’agevolazione interviene sul regime ordinario di tassazione della plusvalenza da art. 86 TUIR (o del differenziale sui beni merce ex art. 85), che, in assenza di disciplina speciale, assumerebbe come parametro il valore normale ex art. 9 TUIR. Per gli immobili, l’art. 1, comma 37, Legge n. 199/2025 consente di sostituire al valore normale il valore catastale, determinato moltiplicando la rendita per i coefficienti di cui all’art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986; tale opzione, da indicare in atto, permette spesso di comprimere sensibilmente la base imponibile.

Sull’eventuale plusvalenza (o differenziale positivo) si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota dell’8% ovvero del 10,5% se la società è risultata non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti. Il versamento è rateizzabile in due tranche (60% al 30.9.2026 e 40% al 30.11.2026) e l’assenza di base imponibile non preclude l’accesso al regime, che resta utile ai fini delle agevolazioni sulle imposte indirette e sulla rideterminazione dei valori fiscalmente riconosciuti delle partecipazioni.

Effetti per i soci e profili indiretti – Per i soci di società di persone l’applicazione dell’imposta sostitutiva comporta l’incremento del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni fino a concorrenza della plusvalenza assoggettata a imposta, con successivo decremento pari al valore di assegnazione del bene, in proporzione alle quote di partecipazione. Nelle società di capitali, l’effetto si innesta sulla distinzione tra riserve di utili e di capitale, rilevando anche sul regime delle ritenute in caso di distribuzione in natura, con possibili fenomeni di “sottozero” in situazioni particolari.

La disciplina estende il perimetro agevolato anche alle riserve in sospensione d’imposta, che possono essere “liberate” con un’imposta sostitutiva del 13%, evitando la doppia imposizione ordinaria in capo alla società e ai soci; la prassi ha tuttavia introdotto vincoli sull’ordine di utilizzo delle riserve e sulle modalità di determinazione della base imponibile. Sul versante delle imposte indirette, non è prevista alcuna agevolazione IVA, mentre l’imposta di registro proporzionale è dovuta in misura dimezzata e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, con un rilevante risparmio nei trasferimenti di immobili.

Tabella di sintesi assegnazione agevolata
Profilo Novità
Riferimento normativo Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 35-41 (riproposta delle misure già previste dalla Legge n. 207/2024, art. 1, commi 3136).
Operazioni agevolate
  • Assegnazione e cessione di beni ai soci.
Soggetti ammessi
  • S.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.n.c., s.a.s.,, società di armamento, società di fatto commerciali, anche in liquidazione se in possesso dei requisiti.
Soggetti esclusi
  • Enti non commerciali; società non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Requisiti dei soci
  • per assegnazione/cessione solo i soci beneficiari,
  • per trasformazione tutti i soci.
Beni assegnabili
  • Immobili patrimonio, immobili merce, immobili strumentali per natura ma non per destinazione; beni mobili registrati non strumentali all’attività (auto, natanti, aeromobili non essenziali).
Beni esclusi
  • Immobili strumentali per natura e per destinazione; beni mobili registrati strumentali all’attività (es. auto di società di noleggio, aeromobili di scuole di volo).
Cambio destinazione
  • Ammesso il cambio di destinazione in prossimità dell’assegnazione per acquisire lo status di bene non strumentale, senza profili di abuso ex art. 10-bis Legge n. 212/2000.
Vantaggi IRPEF/IRES/IRAP
  • Valore catastale in luogo del valore normale per gli immobili;
  • imposta sostitutiva su plusvalenze/differenziali all’8% (10,5% per società non operative);
  • incremento del costo fiscale delle partecipazioni.
Vantaggi imposte indirette
  • Imposta di registro proporzionale ridotta (dimezzamento aliquote);
  • imposte ipotecaria e catastale in misura fissa;
  • nessuna agevolazione IVA.
Termini
  • Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate fino al 30.9.2026.
Versamento imposta sostitutiva
  • 60% entro il 30.9.2026 e 40% entro il 30.11.2026;
  • possibile ravvedimento in caso di omesso/insufficiente/tardivo versamento.

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