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L’asseverazione tardiva osta alla detrazione per l’acquisto di case antisismiche

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L’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, ha introdotto una detrazione a favore degli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici – anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano – dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 5 agosto 2020, n. 244 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui l’asseverazione non sia stata presentata in sede di richiesta del titolo abilitativo urbanistico presso lo sportello unico competente, non sia possibile usufruire della detrazione in commento.

Tale posizione è in linea con la Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, laddove fu precisato che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alla normativa, non consente l’accesso alla detrazione. Si ricorda che con la Risposta 14 luglio 2020, n. 213, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato quanto segue:

  1. l’agevolazione è subordinata al preventivo acquisto dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione, all’effettuazione dei lavori edili (direttamente o tramite appalto) e alla successiva cessione da parte dell’impresa proprietaria dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio. Occorre pertanto che l’impresa di costruzione sia proprietaria dell’immobile;
  2. non è peraltro necessario che l’impresa costruttrice esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico di cui al richiamato art. 16 del D.L. 63/2013, essendo possibile che tali lavori siano commissionati a un’altra impresa esecutrice;
  3. è tuttavia necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo prescritto ai fini della realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. Per l’Agenzia delle Entrate, l’astratta idoneità può essere ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale;
  4. la detrazione in commento può essere fruita anche da soggetti titolari di reddito d’impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell’attività esercitata (beni-merce).

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