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Lavoratori marittimi all’estero: criteri di tassazione del reddito

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Con la risposta ad interpello n. 10/E del 20 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime di tassazione dei redditi da lavoratori marittimi imbarcati su navi estere ex art. 5, comma 5, Legge n. 88/2001.

Fattispecie

L’istante, una persona fisica fiscalmente residente in Italia dichiara:

  • di essere stato imbarcato su una nave battente bandiera estera “dal 23/09/2022 al 31/01/2023, dal 14/06/2023 al 28/11/2023 e dal 04/05/2024 al 26/10/2024, per un totale di tre imbarchi” (175 giorni ca., senza ferie/riposi);
  • di aver terminato il lavoro su navi bandiera estera in data 26 ottobre 2024;
  • che, a partire da tale data, non ha avuto alcun rapporto di lavoro su navi o aziende di bandiera estera.

Il contribuente chiede l’esclusione per il reddito 2024 da imbarco (4/5-26/10/2024) su nave straniera, cumulando con periodi pregressi (2022-2023) per superare 183 giorni in 12 mesi, proponendo in sostanza un “anno fiscale” mobile dal 23/9/2023 al 22/9/2024 per la verifica del periodo di lavoro all’estero superiore a 183 giorni.

Normativa e prassi di riferimento

Ai soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR si applicano le disposizioni dell’art. 3, comma 1, del medesimo testo unico, secondo il quale “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.

L’ordinamento prevede tuttavia una deroga a tale regola generale contenuta nell’art. 5, comma 5, Legge n. 88/2001 (che reca una norma di interpretazione autentica dell’art. 51, comma 8-bis, TUIR concernente la determinazione delle retribuzioni convenzionali).

Nella risposta ad istanza di interpello n. 112/E del 20 gennaio 2023, viene precisato, al riguardo, che in base al dato letterale della disposizione sopra citata:

  • “i redditi corrisposti a marittimi di nazionalità italiana,
  • che lavorano – per più di 183 giorni in un arco temporale di dodici mesi – su navi battenti bandiera estera,
  • non dovranno essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese;
  • ciò a prescindere dalla residenza dei medesimi marittimi e dal luogo di prestazione dell’attività lavorativa, con il conseguente venir meno dell’obbligo di dichiarazione di tali redditi da parte del contribuente (cfr. circolare n. 55/E/2002).

In sostanza, il reddito derivante dall’attività prestata dai marittimi di nazionalità italiana su navi battenti bandiera estera non è assoggettato ad imposizione se l’attività è svolta su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.

Al riguardo si evidenzia che:

  • con l’espressione nell’arco di dodici mesi” non ha inteso far riferimento al periodo d’imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari (circolare n. 207/E/2000);
  • per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi”.

In sostanza, dunque, per ogni periodo d’imposta, coincidente sempre con l’anno solare, ai fini della verifica del rispetto del requisito temporale di permanenza all’estero, occorre far riferimento ai periodi indicati negli specifici contratti di lavoro le cui durate ricadono, anche parzialmente, nell’anno solare di riferimento, potendo avere alcuni di essi anche una durata con periodo a cavallo di due anni solari.

In pratica, quindi, ai fini dell’esclusione dalla base imponibile prevista per i lavoratori marittimi, per ciascun periodo d’imposta occorre verificare il rispetto del predetto requisito temporale, tenendo conto della presenza di uno o più contratti di lavoro eventualmente anche aventi durata a cavallo di più anni solari che, nel loro insieme, assicurino una permanenza all’estero del lavoratore superiore a 183 giorni.

Il parere Agenzia

Ciò premesso, sulla base di quanto rappresentato nell’istanza di interpello l’Agenzia rileva che:

  • per il 2024 il contribuente ha stipulato un solo contratto che prevede una durata dell’imbarco “dal 04/05/2024 al 26/10/2024”,
  • tale imbarco, a causa della sua durata, non è sufficiente a integrare il requisito dell’attività prestata su nave battente bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi, previsto dal citato art. 5, comma 5, della Legge 16 marzo 2001, n. 88,
  • di conseguenza il reddito non fruisce del relativo regime fiscale.

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