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Lavoratori all’estero: applicabilità retribuzione convenzionale

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Ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del Tuir, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (pur continuando ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia) è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con apposito decreto ministeriale. Tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.

Nella situazione descritta, quindi, il reddito derivante da lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata a livello ministeriale, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 17 maggio 2021, n. 345, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. il richiamato art. 51, comma 8-bis, del Tuir si applica a condizione che:
    1. l’attività lavorativa sia svolta all’estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
    2. l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro (quindi la prestazione lavorativa dev’essere svolta integralmente all’estero);
    3. il lavoratore nell’arco di 12 mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni;
    4. il lavoratore operante all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il citato decreto fissa la retribuzione convenzionale;
  2. se il contratto prevede la permanenza all’estero per un periodo superiore a 183 giorni, il sostituto d’imposta applica la tassazione in esame a partire dalla prima retribuzione erogata, salvo rettifica da effettuare in sede di conguaglio qualora vengano meno le condizioni richieste per l’applicazione del regime stesso (Circolare 26 gennaio 2001, n. 7/E);
  3. ai fini in esame, i giorni di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi sono considerati per intero giorni relativi alla determinazione della retribuzione dello Stato in cui viene prestata in via prevalente l’attività lavorativa (C.M. 16 novembre 2000, n. 207);
  4. è prevista la possibilità di frazionare le retribuzioni convenzionali al fine di adeguarle alla durata effettiva del periodo di lavoro nel corso del mese in caso di assunzione, risoluzione, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese (Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E).

In materia si richiama infine la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 maggio 2017, n. 17/E.

Nella fattispecie esaminata, l’Agenzia ha ritenuto non applicabili le retribuzioni convenzionali ex art. 51 comma 8-bis del Tuir per il lavoratore distaccato all’estero che svolge l’attività lavorativa in Italia in smart working, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dovendo invece trovare applicazione la normale modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi da 1 a 8 della medesima disposizione.

 

Risposta_345_17.05.2021

 

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