Le attività per le quali occorrono il Green Pass “base” e “rafforzato” fino al 31 marzo
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “anti-Covid” (D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modifiche dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11).
Il provvedimento – contenente ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 – stabilisce tra l’altro quanto segue, con effetto fino al 31 marzo 2022:
| GREEN PASS | ATTIVITÀ e SERVIZI per i QUALI é NECESSARIO |
| “BASE” | Mense e catering continuativo su base contrattuale |
| Concorsi pubblici | |
| Corsi di formazione pubblici e privati (1) | |
| “RAFFORZATO” | Servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso (2) |
| Alberghi e altre strutture ricettive | |
| Servizi di ristorazione prestati all’interno di alberghi e strutture ricettive, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati | |
| Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre | |
| Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce (3) | |
| Sagre e fiere, convegni e congressi | |
| Centri termali, (4) parchi tematici e di divertimento | |
| Centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto (5) | |
| Feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati | |
| Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò | |
| Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici | |
| Spettacoli aperti al pubblico | |
| Eventi e competizioni sportivi | |
| Attività svolte in sale da ballo, discoteche e locali assimilati | |
| Cerimonie pubbliche | |
| (1) Ferma restando l’applicabilità dell’art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021 e dell’art. 4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modifiche dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76. (2) Da qualsiasi esercizio di cui all’art. 4 del D.L. 221/2021, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. (3) Con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. (4) Salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche. (5) Con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. |
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