Le cause di esclusione dal CPB secondo il Notariato
Con lo Studio n. 23-2026/T, il Consiglio Nazionale del Notariato ha esaminato le modifiche introdotte dal Decreto correttivo di cui al D.Lgs. n. 81/2025 alla disciplina del concordato preventivo biennale.
In particolare, l’art. 9 del Decreto è intervenuto sugli artt. 11 e 21 del D.Lgs. n. 13/2024, introducendo nuove cause di esclusione dall’accesso al concordato e nuove cause di cessazione del regime.
Lo Studio si sofferma sugli effetti della riforma per le associazioni professionali e per i singoli notai associati, evidenziando come la nuova disciplina introduca un collegamento tra la posizione del professionista e quella dell’associazione: l’impossibilità per uno dei due soggetti di aderire al CPB può riflettersi anche sull’altro.
Secondo il Notariato, tale previsione mira a evitare trasferimenti strumentali di reddito tra soggetti aderenti e non aderenti al concordato, così da scongiurare possibili vantaggi fiscali indebiti.
Diversa, però, è la situazione delle associazioni notarili costituite esclusivamente per la gestione delle esecuzioni immobiliari o del servizio centralizzato di levata dei protesti.
In tali ipotesi l’attività associativa è limitata a specifici servizi e non coincide con quella professionale svolta individualmente dai notai, con la conseguenza che non sussiste un concreto rischio di spostamento di redditi.
Per questo il Consiglio Nazionale del Notariato auspica un’interpretazione della disciplina coerente con la ratio della riforma, che escluda tali associazioni specialistiche dall’applicazione delle nuove cause ostative.
| Modifica normativa | Norma correttivo-bis | Aspetti operativi |
| All’art. 11, comma 1, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte le seguenti: b-quinquies) | Il contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipa a un’associazione di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’art. 4-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato | La disposizione introduce una nuova causa di esclusione dall’accesso all’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti che – con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta – dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, e contemporaneamente, partecipano ad associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del citato D.P.R. n. 917/1986, ovvero a società tra professionisti di cui all’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero ancora a società tra avvocati di cui all’art. 4-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Per tali casi, viene previsto che l’accesso al concordato, per il lavoratore autonomo, è consentito solo se anche l’associazione professionale ovvero la società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultimo partecipa abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. |
| b-sexies) | L’associazione di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero la società tra professionisti di cui all’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all’art. 4-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi | Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società sopra menzionate, nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati – che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni – aderiscano, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo. |
| All’art. 21, comma 1, dopo la lettera b-quater), nuova lett. b-quinquies | Il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e l’associazione di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la società tra professionisti di cui all’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all’art. 4-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato | Le associazioni e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. |
| b-sexies) | L’associazione di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero la società tra professionisti di cui all’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all’art. 4-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi non determinano il reddito sulla base dell’adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata | Analoga ipotesi di cessazione in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato. |
Le disposizioni in parola si applicano già dallo scorso anno, dunque a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto correttivo.



