Le corrette modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali
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Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare è stato precisato quanto segue:
- la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica (ordinaria o pec), previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso (sull’argomento si veda anche la Risposta 6 dicembre 2018, n. 97);
- le parti possono liberamente scegliere tra l’invio tramite mail o pec;
- una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev’essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa (in tal senso si richiama la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, la quale consente, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
- se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli articoli 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20 , comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale.
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