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Le Entrate confermano la non riconducibilità delle Asl tra gli enti ospedalieri

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Ai fini della tassazione diretta, le Aziende sanitarie locali non possono qualificarsi “enti ospedalieri”. Alle Asl, infatti, da un lato sono state assegnate, oltre all’assistenza ospedaliera, attività e funzioni diverse, e dall’altro i “vecchi” enti ospedalieri mantengono una loro autonomia, o in quanto costituiti in “aziende ospedaliere” o quali presidi ospedalieri nell’ambito delle medesime Aziende sanitarie: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 luglio 2019, n. 315.

Tale conclusione conferma da un lato precedenti interpretazioni rese dalla stessa Amministrazione fiscale, e dall’altro l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione. Anche per i giudici di legittimità, infatti, l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973, nell’elencare i soggetti a favore dei quali l’Ires è ridotta alla metà, ha mantenuto l’originaria dizione “enti ospedalieri” anche successivamente alla sua sostituzione operata con il D.L. n. 331/1993, convertito con modifiche dalla Legge n. 427/1993), e quindi anche dopo l’entrata in vigore della riforma sanitaria del 1992. Inoltre, l’esclusiva riferibilità dell’art. 6 agli enti ospedalieri (e non alle Asl) è evidenziata dal trattamento fiscale espressamente previsto per le Aziende sanitarie.

In conclusione, l’agevolazione in esame, tanto più in quanto espressamente inserita tra quelle di “carattere soggettivo”, non è applicabile alle Aziende sanitarie locali, neanche in via di interpretazione estensiva (Cass. nn. 20249/201320250/2013 e 18607/2019).

Come detto, le Aziende sanitarie locali svolgono altri compiti oltre quello dell’assistenza, sicchè le stesse non possono essere annoverate tra gli enti di assistenza (di cui all’art. 6 del D.P.R. 601/73), e alle stesse è invece applicabile uno specifico trattamento fiscale (Cass. nn. 27579/2017 e 7823/2019). Si ricorda che il richiamato primo comma dell’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 è stato abrogato dall’art. 1, comma 51, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

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