Con la risposta all’istanza di interpello 18 gennaio 2019, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità dell’aliquota Iva al 10 per cento per gli integratori alimentari, essendo riconducibili al n. 80) della Tabella A , parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Si tratta di una posizione che appare in linea con quanto precisato dalle Risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E, e 14 ottobre 2008, n. 383/E, e nella risposta all’istanza di interpello 4 settembre 2018, n. 1: in tali documenti di prassi, infatti, gli integratori sono stati classificati nell’ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale “Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 21.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Inoltre – ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate – le Note Esplicative del Sistema Armonizzato specificano che sono comprese nella voce 21.06:
L’Agenzia delle Dogane ha inoltre sottolineato che ai sensi del punto 16) delle citate Note, nella voce 2106 sono comprese anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro.
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