Leasing: le informazioni da riportare in nota integrativa
In virtù delle previsioni di cui all’art. 2427, comma 1, n. 22), c.c., sul contenuto della nota integrativa, le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto devono essere evidenziate nella nota integrativa mediante un apposito prospetto.
Tale prospetto deve contenere le seguenti informazioni:
- l’ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni,
- gli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell’esercizio,
- il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto di locazione finanziaria, e – gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio determinati sulla base del tasso di interesse effettivo.
Per tasso d’interesse effettivo si intende nel caso della locazione finanziaria il tasso di attualizzazione che, all’inizio della locazione finanziaria, fa sì che il valore attuale complessivo di (a) i pagamenti minimi derivanti dalla locazione finanziaria e (b) il valore residuo sia uguale alla somma di (i) il fair value (valore equo) del bene locato e (ii) gli eventuali costi diretti iniziali del locatore.
In altre parole (vedi OIC 12), il tasso di interesse effettivo è calcolato in funzione dei complessivi oneri finanziari che gravano sulla locazione finanziaria e della durata del contratto in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti dalla data di entrata in vigore del contratto sino a ciascuna scadenza periodica.
Tali oneri finanziari complessivi sono pari alla differenza tra il fair value del bene oggetto di locazione finanziaria alla data di stipulazione del relativo contratto aumentato (se significativi) dei costi diretti iniziali del locatore e l’ammontare complessivo delle somme (canoni anticipati e periodici) da corrispondersi.
Si ricorda che l’OIC 12, tra gli indicatori i quali possono essere considerati (singolarmente o congiuntamente) per classificare un contratto di locazione come locazione finanziaria richiama i seguenti:
- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di locazione finanziaria;
- il locatario ha l’opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value alla data in cui si potrà esercitare l’opzione, cosicché, all’inizio del contratto di locazione finanziaria, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- la durata del contratto di locazione finanziaria copre la maggior parte della vita utile del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- all’inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per la locazione finanziaria equivale almeno al fair value del bene locato.
Infine, ulteriore parametro: i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.
Infine si ricorda che per i soggetti IAS/IFRS ai fini della rilevazione, valutazione, esposizione nel bilancio dei leasing, lo standard di riferimento è l’IFRS 16: per il locatore sia i leasing finanziari, sia i leasing operativi sono contabilizzati, da parte del soggetto utilizzatore, con il c.d. metodo finanziario, ossia rilevando l’asset nell’attivo dello stato patrimoniale.



