L’effettiva novità dell’attività condiziona l’aliquota al 5% per il forfettario
Il comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede un’agevolazione nei confronti dei contribuenti forfetari c.d. “start-up”, cioè di coloro che iniziano una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo. Tale agevolazione consiste nell’applicazione nei primi 5 anni di un’aliquota d’imposta sostitutiva agevolata nella misura del 5%, in luogo di quella ordinaria del 15%, che si applicherà a partire dal 6° periodo d’imposta.
Tale agevolazione è concessa a condizione che:
- “il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54”.
| DUBBIO | CHIARIMENTO |
| Da quando decorre il computo del quinquennio? | Con circolare A.d.E. 17/E del 2012 pur relativa al regime di vantaggio è stato chiarito che, anche sulla base del provvedimento n. 185820/2011, “per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva:
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| Requisito della “novità” | Per fruire dell’aliquota agevolata per i contribuenti start-up la norma impone che si tratti di una “nuova attività”. Tale vincolo esclude dall’aliquota di maggior favore:
Ad esempio, si ha una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata, che preclude l’applicazione dell’aliquota al 5% nel caso in cui la nuova attività è svolta: nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente. Esempio. Il medico di medina generale che chiude la partita IVA e la riapre come dietologo agendo nel medesimo ambulatorio, presso i medesimi assisiti non beneficia del 5%. |



