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L’effettiva novità dell’attività condiziona l’aliquota al 5% per il forfettario

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Il comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede un’agevolazione nei confronti dei contribuenti forfetari c.d. “start-up”, cioè di coloro che iniziano una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo. Tale agevolazione consiste nell’applicazione nei primi 5 anni di un’aliquota d’imposta sostitutiva agevolata nella misura del 5%, in luogo di quella ordinaria del 15%, che si applicherà a partire dal 6° periodo d’imposta.

Tale agevolazione è concessa a condizione che:

  1. “il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54”.
DUBBIO CHIARIMENTO
Da quando decorre il computo del quinquennio? Con circolare A.d.E. 17/E del 2012 pur relativa al regime di vantaggio è stato chiarito che, anche sulla base del provvedimento n. 185820/2011, “per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva:

  • non si debba far riferimento alla mera apertura della partita IVA,
  • bensì all’effettivo esercizio dell’attività, da intendersi come la prima effettuazione di operazioni attive relative all’attività caratteristica ovvero di quelle passive sempre preordinate a tale attività. Sono, a tal fine, considerate rilevanti le attività̀ necessarie all’allestimento dell’attività come l’acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi”.
Requisito della novità Per fruire dell’aliquota agevolata per i contribuenti start-up la norma impone che si tratti di una “nuova attività”. Tale vincolo esclude dall’aliquota di maggior favore:

  • la mera prosecuzione di una precedente attività di lavoro dipendente o autonomo
  • circostanza che deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale.

Ad esempio, si ha una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata, che preclude l’applicazione dell’aliquota al 5% nel caso in cui la nuova attività è svolta: nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente.

Esempio.

Il medico di medina generale che chiude la partita IVA e la riapre come dietologo agendo nel medesimo ambulatorio, presso i medesimi assisiti non beneficia del 5%.

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