Legge di Bilancio: ritenuta B2B a tutto campo
La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, con i commi da 112 a 115 interviene in materia di applicazione della ritenuta di acconto nei rapporti B2B estendendone l’applicazione ai contribuenti esercenti attività di impresa.
La norma interviene modificando l’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nonché l’art. 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione D.Lgs. n. 33/2025 in vigore dal 1° gennaio 2027.
Dunque, la ritenuta d’acconto si applicherà altresì alle cessioni di beni e alle prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
La norma introdotta prevede nello specifico che, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all’atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell’importo da corrispondere, a netto dell’IVA, pari a:
- 0,5% per l’anno 2028;
- 1% a decorrere dall’anno 2029.
In virtù dell’elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i contribuenti che (fonte dossier ufficiale Legge di Bilancio):
- abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13);
- si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3–7 del D.Lgs. n. 128/2015.
Non rientrano nel perimetro oggettivo della disposizione in esame i pagamenti già soggetti a ritenuta automatica dell’11% effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.L. n. 78/2010 all’atto del pagamento con bonifico parlante per gli oneri detraibili come i bonus edilizi.
| Novità in materia di ritenuta d’acconto soggetti B2B | |
| Cosa | La ritenuta d’acconto si applica altresì alle cessioni di beni e alle prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. |
| Percentuale trattenuta |
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| Decorrenza | Pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2028. |
| Soggetti esclusi |
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Considerato il vigente tenore letterale della norma in parola dal 1.1.2028 ogni pagamento B2B soggetto a ritenuta genererà in linea di principio tutti gli adempimenti del sostituto (CU e 770), anche se la fattura è di poche decine di euro, salvo futuri correttivi (soglie, semplificazioni) nei provvedimenti attuativi o in successive modifiche normative.
Infatti, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità attuative delle disposizioni in esame.