Legittimo il fermo amministrativo adottato oltre un anno dopo la notifica della cartella
È legittimo il fermo amministrativo adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, nonostante non sia stato preceduto dall’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 20 giugno 2019, n. 28077, depositata lo scorso 31 ottobre.
Nell’occasione, infatti, i giudici di legittimità hanno sottolineato che l’invito a corrispondere ciò che risulta dal ruolo entro 5 giorni è assicurato dall’avviso ad adempiere nel termine di 20 giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicché risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente (Cass. 30 dicembre 2015, n. 26075).
Pertanto, l’iscrizione ipotecaria preceduta da un fermo amministrativo è da considerare valida pur se non è stato formalmente instaurato con l’interessato un contraddittorio in ordine al versamento.