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Li.Pe. 2° trimestre: le sanzioni applicabili

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Il D.Lgs. n. 87/2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario) non ha modificato le sanzioni previste in materia di violazioni circa l’obbligo di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA, c.d. Li.Pe. ex art. 11 comma 2-ter del D.Lgs. n. 471/1997.

Dunque, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Tuttavia, con il Decreto di riforma fiscale citato in premessa sono cambiate le disposizioni in materia di ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 che. Le novità della riforma si applicano con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.

Dunque, saranno pienamente interessate dalle nuove disposizioni in materia di ravvedimento le violazioni relativa all’invio delle Li.Pe. del 2° trimestre 2024 il cui termine di invio è scaduto al 30 settembre.

Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di euro 27,78 (riduzione a 1/9). Laddove invece all’invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare euro 31,25 euro (riduzione a 1/8).

Con l’invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 euro e 62,50 euro.

È utile ricordare che se la violazione non viene sistemata neanche con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472/1997, nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Si veda la risoluzione n. 104/E/2017.

Le novità della riforma fiscale impattano sul ravvedimento effettuato nei termini più lunghi.

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