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Limite all’uso del contante: dal 2023 annunciata la nuova soglia a 10.000 euro

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Stando alle dichiarazioni riportare dall’On. Giorgia Meloni alle Camere, a partire dal 1° gennaio 2023 sarà probabilmente operativo il nuovo limite di 9.999,99 euro per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante.

A fronte di ciò, verrà emanata una norma, presumibilmente all’interno della nuova legge di Bilancio 2023, che andrà a modificare l’art. 49, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 231/2007, portando, a decorrere dal 1° gennaio 2023 la soglia a 10.000,00 euro.

Potrebbero rimanerne escluse le negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta, attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall’Autorità prevista dall’art. 128-undecies del D.Lgs. n. 385/1993.

Dal 1°  gennaio 2023 i pagamenti in contante (o meglio i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante) dovranno, quindi, rispettare il nuovo limite di 9.999,99 euro.

Fino al 31 dicembre 2022 è vietato il trasferimento (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, modificato dal D.Lgs. n. 90/2017):

  • di denaro contante;
  • di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
  • di titoli al portatore in euro o in valuta estera;

effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Il trasferimento superiore a tale limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (circolare MEF  16 gennaio 2012, n. 2, § 1).

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere all’intermediazione di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Dal 1° gennaio 2023 tale limite verrà innalzato a 10.000.

Esclusa l’applicazione della soglia per i trasferimenti tra entità giuridiche distinte (FAQ n. 8 del Dipartimento del Tesoro del 3 ottobre 2017). E’ esclusa l’applicazione della soglia nei trasferimenti intercorsi tra:

  • due società;
  • legale rappresentante e socio;
  • il socio e la società di cui questi fa parte;
  • società controllata e società controllante;
  • due società aventi lo stesso amministratore;
  • una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Operazione frazionata (art. 1, comma 2 , lett. v) del D.Lgs. n. 231/2007)  operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

Il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento. Pertanto, il divieto riguarda, in generale:

  • il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento;
  • quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento (FAQ n. 9 del Dipartimento del Tesoro del 3 ottobre 2017).

Prelievi e versamenti – Le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi.

Se sono superiori ai limiti non concretizzano, quindi, automaticamente una violazione (FAQ n. 10 del Dipartimento del Tesoro del 3 ottobre 2017). Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di segnalazione da parte dei professionisti.

Retribuzioni – Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sull’IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Obblighi dei professionisti – I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti (art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007); essi:

  • sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato
  • le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto (art. 35, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. n. 231/2007).

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