Limiti all’ammissibilità al passivo in prededuzione fallimentare del “finanziamento-ponte”
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Il credito derivante da un “finanziamento-ponte” concesso – prima dell’entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134– dal socio di una srl ammessa al concordato preventivo, poi fallita, non può essere ammesso al passivo in prededuzione fallimentare.
Lo ha affermato la prima sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 11 aprile 2018, n. 18489, depositata lo scorso 12 luglio.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- per “finanziamento-ponte” si intende il finanziamento accordato in funzione della presentazione di una domanda di concordato;
- il richiamato D.L. n. 83/2012 ha modificato l’art. 182-quater della Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).
Per effetto della norma da ultimo richiamata:
- i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 della medesima Legge fallimentare;
- sono parificati ai crediti di cui alla precedente lettera a) i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’art. 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo o l’accordo sia omologato;
- in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, le precedenti lettere a) e b) si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell’80 per cento del loro ammontare;
- le precedenti lettere a) e b) si applicano quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.