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L’imminente scadenza del termine per l’accertamento non giustifica l’emanazione dell’avviso anticipato

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i sensi dell’art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) entro i 60 giorni successivi al rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare “osservazioni e richieste”, che dovranno essere valutate dall’Ufficio.

L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, “salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Al riguardo, con l’ordinanza 10 aprile 2019, n. 13630, depositata lo scorso 21 maggio, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che l’imminente scadenza del termine per l’accertamento non giustifica la deroga al suddetto termine da parte dell’Amministrazione fiscale: in tali situazioni, quindi, non sono ravvisabili quelle “ragioni di urgenza” prescritte dalla norma citata.

In materia si deve infatti fare riferimento ai principi elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente (Corte di Cassazione 29 luglio 2013, n. 18184).

I giudici di legittimità hanno inoltre affermato che:

  1. il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, ma nell’effettiva assenza di detto requisito, la cui sussistenza dev’essere provata dall’Ufficio (in tal senso si segnala anche Cass. 30 ottobre 2018, n. 27623);
  2. le ragioni di urgenza che consentono l’inosservanza del termine dilatorio, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa (Cass. 9 novembre 2015, n. 22786, 16 marzo 2016, n. 5149, 10 aprile 2018, n. 8749).

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