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L’investimento in start up innovative è agevolato anche se effettuato con bonifici distinti

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La società che ha aderito all’aumento di capitale deliberato da una start up innovativa versando alla stessa un importo a titolo di aumento di capitale e sovrapprezzo quote, può rilasciare la certificazione richiesta dall’art. 5, comma 2, del D.M. 25 febbraio 2016, anche qualora tale versamento sia stato effettuato attraverso più bonifici bancari: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 6 settembre 2019, n. 368.

Nel documento è stato inoltre confermato che l’investimento nella start up innovativa assume rilevanza – anche ai fini delle agevolazioni previste per i soggetti che hanno investito nella società intermediaria – nel periodo d’imposta del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale della start up è stato eseguito ai sensi dell’art. 2481-bis del codice civile. È pertanto questo l’anno al termine del quale si dovrà fare riferimento al fine di verificare la riconducibilità della società istante alle società che investono prevalentemente in start up innovative ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera f), del richiamato D.M. 25 febbraio 2016.

Si ricorda che con il D.M. 7 maggio 2019 il Mef ha dettato – in attuazione dell’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 – la disciplina relativa agli incentivi fiscali riconosciuti per gli investimenti in start-up innovative e Pmi innovative. In particolare:

  1. queste misure si applicano ai soggetti passivi Irpef ed Ires che effettuano un «investimento agevolato» in una o più start-up innovative o Pmi innovative ammissibili nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016;
  2. per «investimento agevolato» si intende:
    1. il conferimento in denaro iscritto alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa, della Pmi innovative o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative;
    2. l’investimento in quote degli Oicr di cui sopra;
  3. l’«investimento agevolato» può essere effettuato anche attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili.

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