Liquidazioni coatte, nuove regole per compensi e spese di chiusura
Con il D.M. 17 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy modifica il D.M. 16 gennaio 1997 che disciplina i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai componenti del comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
La novità introdotta – La principale innovazione è contenuta nell’art. 2 del D.M. 17 febbraio 2026, che introduce nel D.M. 16 gennaio 1997 il nuovo art. 4-bis circa la determinazione e liquidazione del compenso per il commissario liquidatore succeduto nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa in stato avanzato o con attivo realizzato insufficiente. La disposizione si applica quando:
- il commissario liquidatore viene sostituito in una fase avanzata della procedura;
- non è possibile determinare il compenso secondo i criteri ordinari previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 16 gennaio 1997;
- vi è assenza di operazioni volte alla formazione dello stato passivo e/o alla realizzazione dell’attivo, ovvero l’attivo realizzato è inferiore a 50.000 euro.
In questi casi il compenso dovrà essere determinato tenendo conto:
- dell’opera prestata;
- dei risultati ottenuti;
- dell’importanza della liquidazione;
- della sollecitudine con cui sono state svolte le operazioni residue.
Determinazione delle basi convenzionali di calcolo del compenso
| Disponibilità economica della procedura | Base convenzionale per il calcolo del compenso | Condizione da rispettare |
| Pari o superiore a 15.000 euro | 50.000 euro | La liquidazione del compenso deve comunque consentire il pagamento delle spese necessarie alla chiusura della procedura |
| Inferiore a 15.000 euro | 20.000 euro |
Il nuovo art. 4-bis disciplina anche l’ipotesi in cui il commissario liquidatore svolga parte dell’attività senza arrivare alla conclusione della procedura. In questo caso il compenso sarà determinato soltanto alla chiusura della liquidazione coatta amministrativa e potrà essere riconosciuta una somma fino a 2.500 euro, valutando l’attività espletata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni e le spese di chiusura della procedura di liquidazione.
Il compenso di cui ai commi precedenti è a totale carico della procedura di liquidazione coatta amministrativa della sola società cui si riferisce e non potrà essere messo a carico di eventuali società collegate.
Le spese di chiusura – L’altra importante novità è contenuta nell’art. 3 del Decreto, che introduce il nuovo art. 7-bis. La disposizione affronta il problema delle procedure relative a società collegate che non dispongono delle risorse necessarie per sostenere le spese finali di chiusura.
Qualora la disponibilità economica di una o più società collegate assoggettate a liquidazione coatta amministrativa non permetta il pagamento delle spese di chiusura della liquidazione, previa autorizzazione dell’autorità vigilante, queste dovranno essere ripartite tra le procedure collegate in proporzione all’attivo realizzato da ciascuna, ovvero poste a carico soltanto di alcune di esse o di una sola, qualora non sia possibile distribuirle per carenza o insufficienza di fondi.



