Non costituisce violazione “meramente formale” l’invio tardivo del modello ANR/3, nonché l’errata indicazione del rappresentate legale nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con le Risposte alle istanze di interpello 5 marzo 2020, nn. 86 e 87 . Di conseguenza, nelle fattispecie prospettate non si ravvisano i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ferma restando la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso.
Con le risposte in commento, inoltre, l’Agenzia ha sottolineato quanto segue:
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