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L’istanza di sospensione dell’atto impugnato può essere presentata anche separatamente dal ricorso

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La proposizione del ricorso in Commissione tributaria provinciale non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato; tuttavia, il ricorrente può chiedere ai giudici – attraverso la presentazione di un’apposita istanza – la sospensione dell’atto medesimo, qualora ritenga che dallo stesso gli possa derivare un danno “grave” ed “irreparabile”. La richiesta, che va motivata, può essere contenuta nel ricorso oppure essere presentata con un atto separato (in quest’ultimo caso, l’istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell’avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria). L’istanza di sospensione dev’essere decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa; se l’atto impugnato viene sospeso, la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in una guida aggiornata sul contenzioso tributario, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate. In materia si ricorda che l’obbligo per tutte le parti processuali di utilizzare il Processo Tributario Telematico (PTT), a decorrere dal 1° luglio 2019, è stato introdotto dall’art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Di conseguenza:

  1. da quella data gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti possono essere notificati e depositati esclusivamente mediante modalità telematiche, con la conseguente abolizione del deposito cartaceo della documentazione presso le segreterie delle Commissioni tributarie;
  2. il PTT, disciplinato dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, consente al difensore, previa registrazione attraverso il portale dedicato, di accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T. – PTT) e di depositare gli atti e i documenti processuali precedentemente notificati alla controparte a mezzo posta elettronica certificata. In particolare, tramite il processo tributario telematico è possibile:
    1. notificare ricorsi e appelli;
    2. costituirsi in giudizio;
    3. depositare atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
    4. consultare liberamente il fascicolo processuale e estrare e copie degli atti.

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