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Lo “sblocca cantieri” incassa la fiducia della Camera. Al via i nuovi parametri per la nomina dell’organo di controllo nelle Srl

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Con 318 voti a favore e 236 contrari, ieri l’Aula di Montecitorio ha votato la questione di fiducia (posta dal Governo) sul disegno di legge C. 1898, di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (decreto “sblocca cantieri”). Il provvedimento attende ora il voto definitivo della Camera e, successivamente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali novità introdotte nel corso dei lavori parlamentari, si ricorda la modifica dei parametri previsti attualmente dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ai fini dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

La nuova previsione, infatti, ha fissato i seguenti limiti:

  • 4 milioni di attivo di stato patrimoniale;
  • 4 milioni di ricavi;
  • 20 dipendenti.

Affinchè scatti tale obbligo, è sufficiente il superamento anche solo di uno di tali indici per due esercizi consecutivi.

Si tratta evidentemente di una soluzione di compromesso, tra la proposta originariamente presentata dalla Lega e le posizioni espresse dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Si ricorda che l’art. 379 del nuovo Codice – riformulando l’art. 2477 del codice civile – ha stabilito nuovi presupposti in presenza dei quali è obbligatoria la nomina di sindaci e revisori nelle società a responsabilità limitata. Tale adempimento, in particolare, attualmente è necessario qualora la società:

  1. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di cui al presente punto cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.

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