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Lo stralcio delle “mini-cartelle” è automatico: non occorre lo sgravio da parte dell’agente della riscossione

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o stralcio delle “mini-cartelle” – previsto dall’art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136– “opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge la automaticità dell’annullamento, pur nelle more – e indipendentemente – della successiva adozione (…) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione, (…)”: lo ha stabilito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 17 aprile 2019, n. 15471 , depositata lo scorso 7 giugno.

Per i giudici di legittimità, quindi, la mancata adozione di tale provvedimento non assume alcun rilievo essendo un “atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione ‘per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili’ nell’ambito dei rapporti tra l’agente della riscossione e gli enti impositori”. Di conseguenza, “l’annullamento ope legis dei pertinenti carichi tributari comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente”.

Si ricorda che il richiamato art. 4 del D.L. n. 119/2018 prevede l’annullamento automatico – alla data del 31 dicembre 2018 – dei debiti di importo residuo non superiore a 1.000 euro, calcolato alla data del 24 ottobre 2018 e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La norma dispone inoltre quanto segue:

  1. le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite;
  2. le somme versate dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, oppure, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’art. 22 , commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

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