Merci destinate all’Ucraina: dalle Dogane chiarimenti sull’applicazione della franchigia
La Decisione (UE) 1° luglio 2022, n. 2022/1108, aveva stabilito le condizioni per l’applicazione, da parte degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta, dell’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva alle merci importate per essere destinate gratuitamente alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina.
I Servizi unionali hanno predisposto un elenco indicativo delle merci ammissibili in franchigia doganale, consultabile al seguente indirizzo: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-07/Indicative%20list%20final.pdf. Al riguardo, con la Circolare 3 ottobre 2022, n. 34 , l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in materia.
In particolare, è stato precisato che per ogni operazione doganale per la quale richiesta l’applicazione della franchigia, occorre compilare il modello “Certificato15AO” (allegato 2 alla circolare stessa), in cui:
- si attesta tra l’altro la destinazione dei beni tra quelli ricompresi nella portata della Decisione;
- viene indicato il soggetto che effettuerà l’importazione; in tale ipotesi, l’importatore è tenuto a compilare il modello “Certificato16AO” (allegato 3 alla circolare).
Le importazioni per le quali si chiede l’applicazione della franchigia ai sensi dell’art. 74 del Regolamento CE 1186/2009 e 51 della Direttiva CE 132/2009 saranno effettuate presentando una dichiarazione doganale, da trasmettere telematicamente, con tracciato H1 con indicazione nel D.E. 1/11 del codice C 26, da indicare obbligatoriamente nelle ipotesi indicate nella circolare.