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Mero riconoscimento del debito: registrazione con imposta fissa

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La scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito, ai fini dell’imposta di registro, rientra nel perimetro applicativo dell’art. 4, parte II della tariffa del D.P.R. n. 131/1986, Testo Unico sull’Imposta di registro, TUR.

Di conseguenza, in caso d’uso, tali atti scontano l’imposta fissa di 200 euro.

La suddetta indicazione è legata anche alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 7682/2023) la quale ha definitivamente chiarito che la ricognizione di debito ha natura meramente dichiarativa e rientra nell’art. 4, Parte II, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro): le scritture private non autenticate prive di contenuto patrimoniale autonomo scontano l’imposta in misura fissa.

Nei fatti, la ricognizione di debito non crea un’obbligazione nuova, ma conferma un debito già esistente, con mero effetto probatorio (ex art. 1988 c.c.).

Dunque, è espressione di principio consolidato la statuizione secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale (cfr., più di recente, Cass. sez. I, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. sez. III, 2020, n. 24451; Cass. sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26334), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria.

Esso può essere indicato o meno nell’atto ricognitivo, nel primo caso parlandosi di riconoscimento titolato, nel secondo caso di riconoscimento puro.

La sentenza citata chiarisce inoltre che il deposito di documento ai fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del TUR.

Tuttavia, in ogni caso, il giudice di merito deve pervenire alla qualificazione della natura dell’atto all’esito d’interpretazione dello stesso ex art. 20 TUR che dispone “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

Se la scrittura non si limita a riconoscere un debito già esistente, ma contiene anche pattuizioni nuove (ad es. novazione, remissione parziale, concessione di garanzie, cessione di crediti, dilazione con interessi diversi, ecc.), l’atto potrebbe essere qualificato come avente contenuto patrimoniale e assoggettato ad imposta proporzionale.

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