L’obbligo di emettere la fattura elettronica non si applica alle imprese e ai lavoratori autonomi che rientrano nel “regime di vantaggio” disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, né ai contribuenti che rientrano nel “regime forfettario” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter, sulla base del disposto dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ricordando anche la Guida disponibile sul prorpio sito.
I soggetti sopra elencati possono comunque emettere fatture in formato elettronico.
Si ricorda inoltre che per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (decreto collegato alla Manovra di fine anno):
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