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Misure anti-Covid, i chiarimenti del Viminale sulle attività di mensa e catering

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Nell’ambito delle misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio, non si ritiene consentita, in quanto non riconducibile all’attività di mensa o catering continuativo, la possibilità per il titolare di partita IVA o libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande, non essendo in questi casi configurabile un connotato indefettibile del servizio di mensa o catering, rappresentato dalla ristorazione collettiva. Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con la Circolare 6 marzo 2021, n. 15350 , a commento del D.P.C.M. 2 marzo 2021, con cui sono state dettate le nuove regole anti-Covid applicabili dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

Al riguardo il Ministero ha inoltre ricordato che:

  • possono continuare ad operare le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché svolte in osservanza delle generali misure anti-contagio;
  • le predette attività possono essere svolte, nel rispetto della legislazione vigente in materia di attività produttive, anche dai pubblici esercizi che instaurino, un rapporto contrattuale con un’azienda, ai fini dell’erogazione del servizio in favore dei dipendenti;
  • ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l’esercizio dell’attività di mensa o di catering continuativo, si segnala l’opportunità che, a cura dell’esercente, sia resa disponibile in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio.

Tra le altre novità del D.P.C.M. 2 marzo 2021, evidenziate nella circolare del Viminale, si segnalano:

  • la ripresa dei corsi di formazione aziendali in presenza, ma esclusivamente in favore dei dipendenti dell’azienda stessa;
  • l’ampliamento delle tipologie di esercizi che possono rimanere aperti, nelle giornate festive e prefestive, all’interno dei centri commerciali e strutture assimilabili, con l’inclusione di lavanderie e tintorie;
  • l’eliminazione del divieto di asporto dopo le ore 18.00 per i soggetti che svolgano come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), quali le enoteche, che potranno proseguire l’attività anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti disposizioni comunali. Restano, invece, soggette al divieto di asporto dopo le 18.00 le attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina);
  • la chiusura in zona rossa dei saloni di barbiere e di parrucchiere.

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