Modello CUPE: consegna entro il 16 marzo
Entro il prossimo 16 marzo 2026 i soggetti che nel 2025 hanno corrisposto utili o proventi assimilati devono rilasciare la relativa certificazione utilizzando il Modello CUPE approvato dal Provvedimento 15 gennaio 2019.
I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.
Sono obbligati a rilasciare il modello CUPE i seguenti soggetti:
- società di capitali ed enti commerciali che nel 2025 hanno corrisposto utili (o proventi equiparati), ivi incluse le s.r.l. in trasparenza fiscale.
- Casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati.
- Intermediari (es. banche) aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli s.p.a.
- Rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli s.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli s.p.a.
- Società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati.
- Imprese di investimento (SIM o SGR) e agenti di cambio.
- Ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
Il modello CUPE deve essere consegnato anche ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.
La certificazione deve essere rilasciata in presenza della seguente tipologia di proventi derivanti da:
- Utili derivanti da partecipazione in soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualsiasi forma. Sia in caso di distribuzione di: riserve di capitale (ad esempio versamenti c/capitale; sovrapprezzo quote) riqualificate in utili a causa della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR; utili/riserve di utili da parte di s.r.l. in regime di trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR).
- Titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni.
- Contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro).
- Contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria l’apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazione agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
- Remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del D.P.R. n. 917/1986 (in vigore fino al 31 dicembre 2007), direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.
La certificazione non dovrà essere rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi pagati nel 2025 e assoggettati a: ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600); o ad imposta sostitutiva (art. 27-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 461/1997.



