Passa al contenuto principale

Modello CUPE: consegna entro il 16 marzo

|

Entro il prossimo 16 marzo 2026 i soggetti che nel 2025 hanno corrisposto utili o proventi assimilati devono rilasciare la relativa certificazione utilizzando il Modello CUPE approvato dal Provvedimento 15 gennaio 2019.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Sono obbligati a rilasciare il modello CUPE i seguenti soggetti:

  1. società di capitali ed enti commerciali che nel 2025 hanno corrisposto utili (o proventi equiparati), ivi incluse le s.r.l. in trasparenza fiscale.
  2. Casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati.
  3. Intermediari (es. banche) aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli s.p.a.
  4. Rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli s.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli s.p.a.
  5. Società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati.
  6. Imprese di investimento (SIM o SGR) e agenti di cambio.
  7. Ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

Il modello CUPE deve essere consegnato anche ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

La certificazione deve essere rilasciata in presenza della seguente tipologia di proventi derivanti da:

  1. Utili derivanti da partecipazione in soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualsiasi forma. Sia in caso di distribuzione di: riserve di capitale (ad esempio versamenti c/capitale; sovrapprezzo quote) riqualificate in utili a causa della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR; utili/riserve di utili da parte di s.r.l. in regime di trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR).
  2. Titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni.
  3. Contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro).
  4. Contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria l’apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazione agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
  5. Remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del D.P.R. n. 917/1986 (in vigore fino al 31 dicembre 2007), direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

La certificazione non dovrà essere rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi pagati nel 2025 e assoggettati a: ritenuta a titolo dimposta o ad imposta sostitutiva (art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600); o ad imposta sostitutiva (art. 27-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nellambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 461/1997.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta