Modello Intra 2-bis: soglia a 2 mln di euro
Con la determinazione direttoriale, n. 84415 pubblicata in data 4 febbraio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT, ha comunicato alcune semplificazioni operative riferiti agli elenchi intrastat.
Si ricorda che con la determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state introdotte dal 1° gennaio 2022 alcune modifiche operative e di compilazione dei modelli Intrastat:
- eliminazione dei modelli trimestrali Intra-2bis e Intra-2quater;
- introduzione del nuovo modello Intra-1sexies, dedicato alle cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” (deposito presso cliente estero, con proprietà trasferita al momento dell’effettivo prelievo);
- nel modello Intra-1bis, i soggetti che nell’anno precedente o, in caso di inizio attività, presumono di superare nell’anno il valore di 20 milioni di euro di spedizioni o di arrivi, devono inserire anche i dati dettagliati sulla natura della transazione, a due cifre (colonne A e B);
- dal 1° ottobre 2021, inoltre, è stato abolito l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat per gli scambi di beni con San Marino.
Ora con la nuova determinazione direttoriale viene disposto che soggetti di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni, modello intra 2-bis, ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili, qualora:
- l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia,
- per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.
Si allargano dunque le casistiche di esonero posto che il precedente limite per il modello intra 2-bis era fissato a 350.000 euro.
Si ribadisce che non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari da effettuarsi, ai sensi dell’art. 50, comma 6-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, entro il 25 febbraio 2026.
Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni della determinazione prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 sopra citata.



