Modello IVA TR: l’invio tardivo rende la compensazione indebita
L’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità per il contribuente di richiedere, in presenza di determinati requisiti, la compensazione del credito IVA infrannuale ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Operativamente la richiesta deve avvenire:
- presentando telematicamente il Modello IVA TR (approvato da ultimo con il provv. 26 marzo 2020, n. 144055)
- entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,
- termine prorogabile al primo giorno feriale successivo solo se cade di sabato o in un giorno festivo.
| Periodo di riferimento | Termine di presentazione |
| I trimestre | 30 aprile |
| II trimestre | 31 luglio |
| III trimestre | 31 ottobre |
In passato, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
- è permessa l’integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno (o comunque entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale),
- per modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale (risoluzione n. 82/E/2018),
- a condizione che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata (risoluzione n. 99/E/2014);
Le istanze inviate entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, sono ritenute valide se ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione che attesta il motivo dello scarto (circolare 24 settembre 1999, n. 195/E).
Se il contribuente manca le scadenze sopra citate, o non regolarizza lo scarto nei termini la compensazione eventualmente effettuata risulta indebita.
La Cassazione ha infatti chiarito che ciò comporta:
- il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste
- e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale (cfr. Cassazione n. 16504/2016, n. 23755/2015 e n. 10872/2019).
Per prassi costante della giurisprudenza, quindi, deve ritenersi che:
- la mancata presentazione del modello TR, relativo all’utilizzo in compensazione di un credito IVA,
- sia punibile con la sanzione, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, per indebita compensazione (Cass. n. 1661/2024).




