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Modello IVA TR: l’invio tardivo rende la compensazione indebita

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L’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità per il contribuente di richiedere, in presenza di determinati requisiti, la compensazione del credito IVA infrannuale ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Operativamente la richiesta deve avvenire:

  • presentando telematicamente il Modello IVA TR (approvato da ultimo con il provv. 26 marzo 2020, n. 144055)
  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,
  • termine prorogabile al primo giorno feriale successivo solo se cade di sabato o in un giorno festivo.
Periodo di riferimento Termine di presentazione
I trimestre 30 aprile
II trimestre 31 luglio
III trimestre 31 ottobre

In passato, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

  • è permessa l’integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno (o comunque entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale),
  • per modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale (risoluzione n. 82/E/2018),
  • a condizione che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata (risoluzione n. 99/E/2014);

Le istanze inviate entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, sono ritenute valide se ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione che attesta il motivo dello scarto (circolare 24 settembre 1999, n. 195/E).

Se il contribuente manca le scadenze sopra citate, o non regolarizza lo scarto nei termini la compensazione eventualmente effettuata risulta indebita.

La Cassazione ha infatti chiarito che ciò comporta:

  • il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste
  • e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale (cfr. Cassazione n. 16504/2016n. 23755/2015 e n. 10872/2019).

Per prassi costante della giurisprudenza, quindi, deve ritenersi che:

  • la mancata presentazione del modello TR, relativo all’utilizzo in compensazione di un credito IVA,
  • sia punibile con la sanzione, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, per indebita compensazione (Cass. n. 1661/2024).

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