Modifica della decorrenza degli interessi sull’imposta di successione
L’art. 14 del c.d. Decreto correttivo Omnibus interviene sull’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, modificando il momento di decorrenza degli interessi sulla maggiore imposta di successione dovuta rispetto a quella autoliquidata. Gli interessi non decorrono più dalla notifica della liquidazione da parte dell’ufficio, ma dal giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta autoliquidata, in coerenza con il nuovo sistema di autoliquidazione.
Contenuto della modifica – La disposizione sostituisce il criterio tradizionale, che faceva decorrere gli interessi sulla maggiore imposta dalla data di notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta principale. Con la novella, gli interessi decorrono invece dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il contribuente deve versare l’imposta autoliquidata. Tale termine è fissato in 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione, come previsto dal nuovo art. 37, comma 1, del testo unico.
Coerenza con il principio di autoliquidazione – La modifica si inserisce nel processo di adeguamento della disciplina dell’imposta di successione al principio di autoliquidazione introdotto dal D.Lgs. n. 139/2024. In questo modello, il contribuente è tenuto a determinare e versare direttamente l’imposta dovuta entro termini prefissati, mentre il controllo dell’amministrazione sopravviene in un momento successivo. Far decorrere gli interessi dalla scadenza del termine di versamento dell’imposta autoliquidata, e non più dalla notifica dell’avviso, rende coerente il sistema con l’idea che l’eventuale maggiore imposta rilevi come differenza rispetto a quanto avrebbe dovuto essere versato tempestivamente.
Ratio e conseguenze operative – La ratio della disposizione, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 10, comma 1, lettera f), della Legge n. 111/2023, è quella di uniformare la decorrenza degli interessi alle logiche già presenti in altri tributi “autoliquidati” e di responsabilizzare il contribuente sulla corretta determinazione iniziale dell’imposta. Operativamente, ciò comporta che:
- in caso di accertamento di maggiore imposta, gli interessi copriranno il lasso di tempo che decorre dalla scadenza del termine per il versamento dell’imposta autoliquidata fino al pagamento della differenza;
- il contribuente che sottostima l’imposta in dichiarazione sopporterà un onere finanziario potenzialmente più gravoso, perché gli interessi maturano indipendentemente dalla data dell’avviso di liquidazione.
| Aspetto | Regime previgente | Nuovo regime (art. 14 Decreto correttivoOmnibus) |
| Norma interessata | Art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990 | Art. 34, comma 1, come modificato |
| Momento iniziale decorrenza interessi | Data di notificazione della liquidazione della maggiore imposta da parte dell’ufficio | Giorno successivo alla scadenza del termine di versamento dell’imposta autoliquidata |
| Termine di versamento imposta autoliquidata | Rilevanza non centrale per la decorrenza degli interessi | 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (nuovo art. 37, comma 1) come riferimento chiave |
| Logica sottostante | Imposta “di fatto” liquidata dall’ufficio; interessi legati all’atto di liquidazione | Imposta autoliquidata dal contribuente; interessi legati al mancato tempestivo versamento del corretto importo |
| Effetto per il contribuente | Interessi maturano solo dal momento della notifica dell’avviso | Interessi maturano da subito dopo la scadenza naturale di pagamento, se l’imposta dovuta è superiore a quella versata |
| Collegamento con la delega | Coordinamento più limitato con il principio di autoliquidazione | Piena coerenza con il sistema di autoliquidazione introdotto dal D.Lgs. n. 139/2024 |



