Nei casi in cui il fornitore abbia emesso una fattura ritenendo erroneamente che per la stessa non fosse applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti, lo stesso dovrà emettere una nota di variazione ex art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e una nuova fattura contenente l’indicazione “scissione dei pagamenti” (o “split payment”).
In mancanca di tali adempimenti – ferme restando le responsabilità in capo al fornitore – il cessionario/committente è tenuto a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6, commi 8, lettera b), e 9, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La precisazione è contenuta nella risposta all’istanza di interpello 18 dicembre 2018, n. 111 .
Nell’occasione è stato inoltre ribadito che lo split payment non si applica alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, ai regimi speciali, e quindi alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
In tale ambito rientra ad esempio il regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio, ex art. 74-ter del decreto Iva (in tal senso si richiamano anche le Circolari 13 aprile 2015, n. 15/E, 14 aprile 2015, n. 16/E e 7 novembre 2017, n. 27/E).
Si tenga presente infine che il meccanismo in esame non si applica (oltre al settore delle agenzie di viaggio) alle operazioni:
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