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Nel regime forfetario il socio che prosegue (come ditta individuale) l’attività della Snc che si estingue

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Può applicare il regime forfettario il socio superstite che prosegue – come ditta individuale – l’attività svolta in regime del margine dalla Snc che si estingue: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 28 giugno 2019, n. 215 .

Nella situazione descritta, infatti, il contribuente, pur proseguendo la medesima attività svolta dalla Snc, rappresenta un soggetto autonomo e distinto rispetto alla società preesistente. Nell’occasione è stato inoltre sottolineato quanto segue:

  1. con la Risoluzione 3 aprile 2006, n. 47/E, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che in casi come questo si esclude la configurabilità di una trasformazione della società in impresa individuale in senso generico, ossia che la società, senza estinguersi, continui ad esistere sotto una diversa forma giuridica. In particolare, secondo la risoluzione in commento “(…) la cosiddetta ‘trasformazione’ di una ditta individuale in una società o di una società in impresa individuale determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti (…)” (Cass. 6 febbraio 2002, n. 1593 );
  2. pertanto si ritiene che “la c.d. continuazione dell’impresa in forma individuale sia sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della medesima (…), a conclusione della quale, il patrimonio sociale residuo è assegnato al socio superstite”, con la conseguente estinzione della società;
  3. sulla base delle considerazioni che precedono, non si può affermare che la Snc continui ad esistere sotto la diversa forma giuridica di ditta individuale;
  4. a tal fine, è inoltre irrilevante il regime Iva applicato precedentemente dalla Snc;
  5. la ditta individuale è un nuovo soggetto che può applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019, semprechè venga costituita in tale periodo d’imposta e non abbia applicato il regime del margine;
  6. l’adesione al regime forfetario dev’essere comunicata nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12) e successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi (rigo LM 21).

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