Al fine di gestire situazioni di crisi riguardanti soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ), la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (“Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) ha introdotto le seguenti procedure:
Per quanto riguarda quest’ultima, in particolare, si ricorda che:
In merito a tale aspetto, con la risposta all’istanza di interpello 10 dicembre 2018, n. 104 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora a seguito dello spossessamento il debitore perda il potere di disposizione e di amministrazione del suo patrimonio, lo stesso ne conserva comunque la titolarità giuridica e, conseguentemente, la soggettività passiva d’imposta, finché non si perfeziona la cessione dei singoli beni a favore di soggetti terzi.
Di conseguenza, se nel patrimonio sono compresi alcuni beni immobili per i quali è possibile esprimere, nell’atto di cessione, l’opzione per l’imponibilità di cui all’art. 10, comma 8-ter , del D.P.R. n. 633/72, l’unico soggetto legittimato ad esercitarla è il sovraindebitato, in quanto titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di cessione.
In materia l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito chiarimenti con la Circolare 5 maggio 2015, n. 19/E .
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