Ai sensi dell’art. 24-bis, comma 1, primo periodo, del Tuir, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo Testo Unico) possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva di cui al successivo secondo comma, dei redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’art. 165, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. Per effetto del secondo comma del richiamato art. 165 del Tuir, i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti in Italia.
Al riguardo, con la Risoluzione 18 febbraio 2021, n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, affinché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere, ovvero di titoli non aventi natura partecipativa, da parte di neo residenti rientrino nell’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 24-bis del Tuir è necessario che tali attività non siano detenute in un conto di deposito presso un intermediario italiano. La natura di reddito di fonte estera, invece, non viene meno a seguito di stipula di un contratto:
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