Passa al contenuto principale

Niente ritenuta d’acconto su crediti dell’associazione professionale incassati dalla STP

|

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 21 del 28 gennaio 2026, ha fornito importanti chiarimenti sulla fiscalità delle scissioni totali asimmetriche che coinvolgono associazioni professionali e Società Tra Professionisti (STP).

Il quesito del contribuente

Il caso esaminato riguarda l’associazione professionale “ALFA”, composta da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, che ha effettuato una scissione trasformativa con effetto dal 30 giugno 2025, trasferendo i rami relativi ai commercialisti e consulenti del lavoro a una STP neocostituita.

Proprio quest’ultima rappresenta:

  • di essere una delle beneficiarie della scissione totale asimmetrica trasformativa che ha interessato un’associazione professionale poi cessata;
  • che il primo esercizio sociale della STP istante chiuderà il 30.6.2026 e poi ogni successivo 30 giugno.

Tanto premesso si chiede all’Agenzia delle Entrate di chiarire se, sui compensi fatturati dall’associazione (cessata) ma incassati dalla STP i clienti-sostituti d’imposta debbano applicare la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 D.P.R. n. 600/1973 per i redditi di lavoro autonomo.

Il contribuente riteneva applicabile la ritenuta, data la natura delle prestazioni originarie, con possibilità di scomputo dall’IRES.​

La soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Amministrazione ha negato l’obbligo di ritenuta. In via preliminare si ricorda che:

  • con il comma 4 dell’art. 177-bis del TUIR, sono definite le regole volte a evitare salti o duplicazioni di imposizione nel passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione “per cassa” del reddito di lavoro autonomo (associazione ALFA) a un periodo di imposta soggetto alla determinazione “per competenza” del reddito d’impresa (STP);
  • la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 previsa al riguardo che anche “i componenti che non hanno ancora concorso alla determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo il criterio di cassa concorreranno alla determinazione del reddito d’impresa al momento della manifestazione finanziaria; ad esempio, il credito di una associazione professionale non ancora incassato al momento della trasformazione in STP concorrerà alla determinazione del reddito di tale ultima società al momento dell’incasso”.

In base all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, l’applicazione della ritenuta deve essere effettuata al momento della corresponsione del compenso.

Nel caso in esame, occorre rilevare che:

  • i compensi professionali relativi a prestazioni rese e fatturate dall’Associazione, con evidenza della ritenuta d’acconto di cui al citato art. 25 del D.P.R. n. 600/1973,
  • a seguito dell’operazione di scissione trasformativa, saranno percepiti da un soggetto che, mutando la propria veste giuridica in società di capitali, non produce più redditi di lavoro autonomo, ma redditi d’impresa non assoggettabili a ritenuta.

Ne consegue che i predetti compensi concorreranno alla formazione del reddito d’impresa prodotto dalla STP e non dovranno essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui al citato art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

L’Agenzia precisa che:

  • la STP deve comunicare ai clienti l’avvenuta scissione, rilasciando dichiarazione specifica per evitare l’applicazione errata;
  • qualora la ritenuta sia subita lo stesso (erroneamente), questa è scomputabile dall’IRES ex artt. 22 e 79 TUIR a partire dal periodo d’imposta di competenza.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta