Ai fini Irap, non sussiste il requisito della “autonoma organizzazione” qualora il professionista si sia avvalso di un solo lavoratore dipendente con mansioni esecutive: lo ha confermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 marzo 2019, n. 10912, depositata lo scorso 18 aprile.
I giudici di legittimità hanno quindi applicato il principio espresso dalle Sezioni Unite: con la sentenza n. 9451/2016 , infatti, fu affermato il seguente principio di diritto: “Il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
Si ricorda che secondo l’orientamento maggioritario espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
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