Relativamente al trattamento tributario riservato ai compensi percepiti da un collaboratore coordinato e continuativo non residente che presta l’attività lavorativa in Italia, si ritiene che se la prestazione svolta non rientra tra quelle indipendenti (lavoro autonomo), il reddito sarà imponibile in via generale in entrambi i Paesi, salva l’eventuale applicazione delle singole convenzioni bilaterali: tale principio, già affermato con la Circolare 26 gennaio 2001, n. 9 (paragrafo 2.3) è stato ora ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 18 luglio 2019, n. 271, la quale ha ulteriormente precisato che per l’Italia, la ripartizione convenzionale della potestà impositiva in relazione al reddito derivante dalle collaborazioni cosiddette “atipiche” è disciplinata dall’art. 15 del modello di Convenzione sottoscritto in ambito Ocse.
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