Un’operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato non può essere qualificata come cessione di un “terreno edificabile” quando tale operazione è economicamente indipendente da altre prestazioni e non forma, con queste ultime, un’unica operazione, anche se l’intenzione delle parti era che il fabbricato fosse totalmente o parzialmente demolito per fare posto ad un nuovo fabbricato: lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue con la sentenza 4 settembre 2019, causa C-71/18 .
In tal senso, pertanto, in materia di Iva dev’essere interpretato l’art. 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafi 2 e 3, nonché l’art. 135 , paragrafo 1, lettere j) e k), della Direttiva 2006/112.
Per gli eurogiudici, infatti, se la vendita di un deposito pienamente operativo potesse essere qualificata come una cessione di un terreno edificabile e non come una cessione di un vecchio fabbricato e del suolo attiguo, sulla sola base dell’intenzione delle parti del contratto di vendita, ciò pregiudicherebbe i principi della citata Direttiva 2006/112 e rischierebbe di svuotare di contenuto l’esenzione prevista dall’art. 135 , paragrafo 1, lettera j), della medesima Direttiva.
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