Non integra il delitto di falsità materiale l’aver esibito la falsa fotocopia di un documento (esistente o meno in originale) al fine di conseguire un qualche vantaggio, qualora si tratti di una fotocopia esibita e usata come tale dall’imputato: lo ha affermato la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 24 ottobre 2019, n. 46176 (depositata lo scorso 13 novembre), in aderenza a un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 10 novembre 2017, n. 2297, 9 ottobre 2014, n. 8870, 3 novembre 2010, n. 42065, 14 dicembre 2007, n. 7385). Tale indirizzo è stato inoltre confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia 28 marzo 2019, n. 35814), secondo cui:
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