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Nota integrativa: indicazioni delle operazioni con le parti correlate

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L’art. 2427, comma 1, n. 22-bis c.c., sul contenuto della nota integrativa dispone la necessaria indicazione delle “operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato (…)”.

Detto ciò, il Legislatore con il D.Lgs. n. 173/2008 (vedi anche art. 6, comma 9, lett. h) del D.Lgs. n. 139/2015), che ha introdotto la suddetta disciplina rinvia, per la definizione di parte correlata, al contenuto dei principi contabili internazionali.

In particolare entra in gioco il principio contabile IAS 24 relativo all’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.

Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona: ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio; ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

Ancora, un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità); entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte; ecc.

Sulla composizione dell’informativa relativa alle operazioni con le parti correlate in nota integrativa, l’OIC 12, elenca una serie di operazioni da considerare ove non concluse a normali condizioni di mercato per le quali bisogna dare specifico dettaglio.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
  • acquisti o vendite di immobili ed altre attività (esempio impianti, macchinari, marchi, brevetti);
  • prestazione od ottenimento di servizi;
  • leasing;
  • trasferimenti per ricerca e sviluppo;
  • trasferimenti a titolo di licenza;
  • trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro od in natura);
  • clausole di garanzia o pegno;
  • estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di un’altra parte;
  • retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Per valutare le “normali condizioni di mercato” non devono essere considerate solo le condizioni attinenti all’eventuale prezzo dell’operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi.

L’obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell’esercizio deve sempre essere rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio.

In presenza di operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, la nota integrativa deve precisare:

  • l’importo;
  • la natura del rapporto;
  • ogni altra informazione necessaria alla sua comprensione.

Il Legislatore consente al redattore di bilancio l’aggregazione delle singole operazioni tenendo conto della loro natura, salvo i casi in cui la loro esposizione singola sia necessaria a comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

In caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato, la società dovrà disporre di elementi che possano supportare tale conclusione.

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